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GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI

In base all’art. 7 del D.Lgs. 22/97 i rifiuti vengono classificati in:
-   Rifiuti urbani
-   Rifiuti speciali
Entrambe le categorie si dividono successivamente in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
I rifiuti edili vengono classificati nell’art.7, comma 3 lettera b come rifiuti speciali.
In particolare se non contengono rifiuti pericolosi vengono classificati come rifiuti speciali non pericolosi.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 i rifiuti pericolosi sono individuati da un asterisco (*) nell’elenco dei rifiuti contenuto nell’allegato della Decisione della Commissione Europea 532 del 2000 (2000/532/CE) modificata successivamente dalla 2001/118/CE e dalla 2001/573/CE .
L’elenco è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 Aprile 2002.
I rifiuti edili sono composti da rifiuti inerti e da rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani. I rifiuti inerti sono costituiti principalmente da laterizi, intonaci, calcestruzzo armato e non, sfridi e parti di ceramica cotta, cocciame di travertino, residuo costituito da pietrisco di vagliatura, pali di cemento, prefabbricati cementizi etc..
La definizione dei rifiuti assimilabili agli urbani è di competenza del Comune che definisce i criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della raccolta e dello smaltimento degli stessi.(solitamente imballaggi in carta e cartone, plastica, legno non contenenti sostanze pericolose).
I codici europei dei rifiuti edili a cui fare riferimento per l’avvio a recupero/smaltimento vengono identificati nei capitoli 15, 17, 20 dell’allegato alla 2000/532/CE così come modificata dalla 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.
In particolare le terre e rocce da scavo individuate nel capitolo 17 al punto 05 non sono da considerarsi rifiuti in base alla legge n° 443 del 21 dicembre 2001, detta “Legge Lunardi”.

ADEMPIMENTI AMBIENTALI DEL PRODUTTORE / DETENTORE

Il Produttore/Detentore dei rifiuti edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi per adempiere al loro corretto avvio a smaltimento/recupero può:
-   Conferirli a terzi autorizzati
-   Conferirli ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta di rifiuti urbani, coi quali sia stata stipulata apposita convenzione.
-   Autosmaltire i propri rifiuti.

Trasporto

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti è necessaria la compilazione dell’apposito Formulario di Identificazione.
Circolare 4 agosto 1998 lettera R
..quando il trasportatore dei rifiuti è lo stesso soggetto che li ha prodotti, e si tratta di rifiuti non pericolosi, il decreto legislatrivo 22/97, prevede che il trasporto può essere effettuato senza iscrizione all'Albo dei gestori dei rifiuti.
L'esclusione dall'obbligo della predetta iscrizione deve risultare dall'apposita dichiarazione riportata in fine del punto 3 della prima sezione del formulario. A tal fine il produttore che effettua il trasporto deve barrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole "trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento" e dopo la preposizione "di" indicare il luogo e lo stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati.
Ovviamente quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, il punto 3 del formulario, non deve essere compilato, unitamente ai seguenti dati identificativi: "Trasportatore del rifiuto CF ........ N. ...... AUT/ALBO .......... del ............ ".

Registrazioni e dichiarazioni

Il Produttore/Detentore dei rifiuti edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi, i cui codici appartengono al capitolo 17, è esente dalla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dalla presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).
Il Produttore/Detentore dei rifiuti edili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, i cui codici sono diversi da quelli di cui al capitolo 17, è tenuto sia alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti sia alla presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Deposito temporaneo
(ART, 6 COMMA 1 LETT. M DEL d.Lgs. 22/97)

Il deposito temporaneo viene definito come il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti secondo alcune condizioni.
Il Produttore dei rifiuti può tenere in deposito temporaneo i rifiuti fino al raggiungimento di una specifica quantità prima di avviarli allo smaltimento o al recupero.
Il deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi è consentito alle seguenti condizioni:
-   Il deposito va effettuato esclusivamente nel luogo di produzione.
-   I rifiuti non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm.
-   I rifiuti non devono contenere policlorobifenile (PCB), policlorotrifenili (PCT) in quantità superiore a 25 ppm.
-   Se il quantitativo è inferiore a 20 mc., i rifiuti possono essere accumulati per un periodo di tempo pari ad un anno.
-   Se il quantitativo è superiore a 20 mc., i rifiuti devono essere asportati ogni 3 mesi.
Il mancato rispetto anche di una sola delle sopraccitate condizioni configura l’operazione non più come deposito temporanea, ma come stoccaggio (messa in riserva), che, come ogni altra operazione di smaltimento o recupero, deve essere autorizzata dalla Provincia o Regione.

ADEMPIMENTI AMBIENTALI DEL TRASPORTATORE

Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi devono essere iscritte all’Albo dei Gestori dei rifiuti secondo quanto stabilito dal DM 28 aprile 1998 n° 406. La categoria di iscrizione per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi è la categoria 4.
La categoria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, individuati ai sensi dell’art, 33 del D.Lgs. 22/97 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo è la categoria 2.
Per il trasporto dei rifiuti è necessaria la compilazione dell’apposito Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Secondo l’art. 15 del D.Lgs. 22/97 il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione. Le modalità di compilazione sono stabilite dal DM 145 del 1 aprile 1998.
Chiarimenti sulla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti si trova nella circolare 4 agosto 1998.

Obblighi

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni categoria di rifiuto, con le eccezioni indicate nell’art. 15 comma 4 e riportate di seguito:
-   Il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che ha in gestione il servizio pubblico.
-   Il trasporto di rifiuti in quantità inferiore a 30 Kg o 30 Lt. Al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

Soggetti obbligati

Il formulario può essere emesso dai seguenti soggetti:
-   Produttore dei rifiuti
-   Detentore dei rifiuti
-   Soggetto che effettua il trasporto

Modello di formulario

Dal 12 giugno 1998 il modello da utilizzare è quello riportato negli all. A e B del DM 145/98.

Compilazione del formulario

I dati da riportare sono indicati all’art. 15, comma 1 D.Lgs. 22/97.

Nella prima sezione vanno riportati i dati relativi ai tre soggetti coinvolti nell’operazione di trasporto:
-   Produttore o Detentore, mittente e luogo di partenza.
-   Destinatario e luogo di destinazione.
-   Trasportatore.

Nella seconda sezione vanno riportate le eventuali annotazioni o l’eventuale indicazione del nominativo del commerciante e/o intermediario.

Nella terza sezione devono essere indicati:
-   Tutti i dati necessari per identificare il rifiuto trasportato, descrizione (codice CER)
-   Stato fisico, caratteristiche di pericolosità
-   N° di colli o contenitori, destinazione: recupero o smaltimento, caratteristiche chimico/fisiche solo per i rifiuti destinati a discarica, quantità in Kg o Litri, le indicazioni se il rifiuto possiede o meno le caratteristiche delle merci pericolose in base alla disciplina vigente (normativa ADR)
-   Tragitto previsto.

Nella quarta sezione si devono apporre le firme del Produttore/Detentore e del Trasportatore. Il Produttore/Detentore può incaricare uno o più dei propri dipendenti per la firma dei formulari ed il trasportatore può conferire identico incarico ai conducenti dei propri veicoli. In questa sezione vanno indicate le generalità del conducente, la targa, data e ora di inizio trasporto.

Nella quinta sezione è prevista l’accettazione del rifiuto trasportato da parte del destinatario, il quale deve apporre la propria firma e la data.
Redazione e copie

Il formulario deve essere redatto in quattro copie (i modelli sono predispostI).
Il Produttore/Detentore e il trasportatore devono firmare tutti e 4 gli esemplari. La prima copia resta al Produttore/Detentore, mentre le altre tre sono acquisite dal trasportatore per il trasporto. Le tre copie vengono compilate nella quinta sezione dal destinatario, di queste tre copie:
-   Una resta al destinatario
-   Una resta al trasportatore -   Una viene inviata dal trasportatore al Produttore/Detentore entro i tre mesi successivi dalla data del conferimento.

Modalità di redazione

Il Formulario deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco conforme al modello allegato contenuto nel DM 145/98. Nel caso di utilizzo di strumenti informatici, il formulario deve essere stampato su carta a modulo continuo a ricalco, numerato progressivamente(con prefisso alfabetico di serie) e gratuitamente vidimato dall’ufficio del registro o dalle Camere di Commercio.
Possono essere usati solo i formulari predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze.
Ogni Formulario deve:
-   Essere registrato sul Registro IVA – acquisti prima dell’utilizzo; va registrata la fattura di acquisto, da cui devono risultare gli estremi seriali e numerici del formulario.
-   Riportare annotata la data di emissione e il numero progressivo della corrispondente operazione annotata nel registro di carico e scarico(nel caso di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non è necessario tenere il registro di carico e scarico e pertanto sul formulario si riporta il numero del registro del trasportatore).
-   Se il trasporto viene eseguito dallo stesso soggetto che li ha prodotti, verrà annotato il cantiere di produzione del rifiuto e nello spazio dedicato alle annotazioni bisognerà specificare che il Produttore/Trasportatore non è tenuto alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Violazioni e sanzioni

Per la mancanza del Formulario durante il trasporto o l’incompletezza del Formulario secondo l’art. 52, commi 3 e 4 del D.Lgs. 22/97, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3 a 18 milioni di lire. Per il trasporto di rifiuti pericolosi si aggiunge l’arresto fino a 2 anni.
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nel formulario consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 a 3 milioni di lire.

 

 


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